VITA DELLA COLLEGIATA

 

Mansionari

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Sei sacerdoti per il servizio del coro e del Collegio dei Canonici

 

Istituiti da Mario Landolfi

1680

 

17 agosto 1680 in presenza di Giovan Sabato Iuliano, primicerio della Collegiata di S. Michele Arcangelo dei canonici Hortensio Fasano, Giuseppe e Cesare Garzillo, Flavio Landolfi, Giuseppe Ronca, Giovan Maria Giannattasio, Gio Sabato Landolfi, Flaminio Ronca e Giuseppe del quopndam Alessandro Ronca, canonici della Collegiata e di Mario Landolfi per se e per Tarquinio Landolfi suo padre fratello, Giuseppe e Liberato suoi fratelli vengono istituiti sei mansionari o edomendari secondo il modo, la forma e infrascritti patti, condizioni e reservazione.

Detto Mario, a maggiore gloria di Dio e per la salute della sua anima e di suoi parenti con l’assenso dell’Arcivescovo di Salerno, erigere sei Mansionari di patronato della famiglia Landolfi con oneri, introiti e prerogative.

I Mansionari devono essere in numero di sei, devono assistere e intervenire nella Collegiata di S. Michele Arcangelo insieme con i Capitolari e fare le funzioni secondo il diritto canonico e principalmente intervenire nel coro con insegne distinte dagli stessi capitolari e propriamente con zambarde; devono servire in modo decente e distinto dagli stessi capitolari e dagli altri parroci e dagli altri presbiteri che non sono insigniti di tali oneri ed honori e similmente devono godere diritti e prerogative ed emolumenti secondo il proprio diritto e siano trattati con ogni onore sia nella Collegiata che nelle processioni e nelle funzioni in cui intervengono con prerogative capitolari ed espresse convenzioni sempre con l’assenso dei canonici e superiori. Debbono avere nelle processioni dei defunti tarì uno, come i perdetti capitolari e gli altri presbiteri del clero. Ogni volta che saranno chiamati insieme al Capitolo nelle funzioni dei morti devono intervenire davanti ogni altro presbitero e devono sempre essere con detto capitolo né da esso possono essere divisi nelle processioni dei morti, né nelle altre festività e messe extra celebrate in detta Collegiata; e per elemosina devono avere grana due e mezzo come spettano a detti canonici. Devono intervenire tutti e sei se c’è il Capitolo intero e in numero di due se il Capitolo è a metà; gli emolumenti devono essere divisi a metà. In ogni messa che si celebrerà nella Collegiata sono tenuti alla elemosina ordinaria

E tanto gli stessi presenti compatroni quanto i successori devono dare in perpetuo una libra di cera lavorata e nella festività di S. Michele del mese di maggio uno di detti mansionari nella messa solenne e propriamente il primo sedente in coro deve accedere all’altare e consegnare nella mano del celebrante dette candele il quale celebrante le dispensa a detto compatrono e compatroni e in tempore vite presenti compatrini don Gio Sabato Landolfi.

Sono tenuti a celebrare nei giorni feriali una messa in perpetuo nella Collegiata, all’altare di S. Tommaso d’Aquino due messe e altre due messe all’altare di S. Michele Arcangelo e altre due messe all’altare di S. Basilio. Il numero di dette messe deve ascendere al numero di seicento cinquanta che i mansionari con la facoltà e la libertà ad essi concessa non celebrando nei giorni festivi devono illam celebrare in obbligo nel giorno immediatamente seguente. Devono solennizzare l’ottava di S. Michele Arcangelo del mese di maggio insieme con i Capitolari con decente apparato e ornato. Non può essere sostituita da un’altra festa ma deve essere integra l’ottava. Le messe di requiem devono avvenire nei giorni permessi. L’ottava deve essere celebrata dal Capitolo e dai Mansionari e per ogni anno riscuotere carlini 20. Sono tenuti in queste celebrazioni ad intervenire nel coro insieme con i Capitolari nel luogo ad essi destinato ed appropriato, nelle pie ore canoniche, nella quaresima, nei giorni festivi e nell’ottava e in ogni altro giorno. Devono ogni anno eleggere uno tra essi che sia nominato magister ed abbiano uno presentandi e inteveniente in loro vece e tale numero di sei non deve diminuire né possa diminuire per urgente, favorevole e privilegiata causa. Sono tenuti ad intervenire in ogni celebrazione ed in ogni altra solennizzazione con l’obbligo di celebrare sia collegialmente che nelle messe singole, sia nei primi che nei secondi Vespri cantando antifone e vesticulos e in simili altre funzioni cui sono obbligati de jure, e assistendo nella processione solenne della festa del SS. Corpo nella chiesa fino all’atrio aspettando bacula con pluri palli fino a che sia consegnato ad manus magnificatur de magistratum.

È riservata la facoltà di nominare e presentare detti mansionari per questa prima volta il Rev. Don Gaetano Landolfo, il clerico Giulio Cesare de Petrone, il clerico Giovanni Vittorio Grimaldi, il clerico Domenico Ronca, il clerico Salvatore Pandolfello, e Tommaso de Vultu che devono sedere ed incedere secondo l’ordine in cui sono segnati e prenominati e devono incedere secondo l’ordine sacro e prerogative in cui furono ordinati e quando sono uguali devono incedere secondo le prerogative, emolumenta, honores et onera e così nelle future elezione sia per morte che per rinuncia o resignationem.

Detti mansionari in futuro devono essere sacerdoti o chierici che abbiano 21 anni, i quali chierici siano adatti ad ascendere al grado sacerdotale subito o abbiano l’età per essere sacerdoti e nel frattempo possano fare celebrare le messe da altri sacerdoti e quando passato il 25° anno completo non saranno effettivi sacerdoti subito rimangano privati dello stesso officio e beneficio dei mansionari e al loro posto possono essere presentati altri sacerdoti.

Nella elezione dei mansionari sempre devono essere preferiti i discendenti da Mario e Tarquinio suo padre e mancando siano preferiti i discendenti di Giuseppe Landolfi e suo padre Liberato in linea maschile e mancando questi devono essere preferiti i figli di Flavio Grimalda e non esistenti, i figli di Feliciana seu Fenizia Grimalda e suoi successoriu, e non esistendo i figli di Giulia Garzillo, e mancando devono essere preferiti i figli di Felice del quondam Giustiniano Landolfi, e mancando i figli o discendenti maschi di Paolo, Carlo e Giosafat Landolfo, e mancando i discendenti di Alessandro e Ferdinando Landolfo. Dei figli e dei discendenti di questi ultimi della famiglia devono essere preferiti i primi tre

L’ordine della facoltà di presentare i Mansionari è per prima Mario durante la sua vita, poi il rev. canonico G. Sabbato Landolfo e poi i discendenti di Mario e Tarquinio, poi di Giuseppe e Liberato Landolfo, poi di Flavio Grimalda, poi di Feliciana Grimalda e Giulia Garzillo, poi di Carlo e Giosafat, figli del quondam Paolo, preferendo la maggiore età, poi di Felice Landolfi non eccedendo il numero di tre, poi di Alessandro e Ferdinando Landolfo. Quando non c’è altro modo allora il primicerio, che è il più vecchio dei canonici li deve nominare entro 4 mesi.

Ogni anno sia aggiornato un libro in cui siano segnate le esazioni, le annualità, le assegnazioni e donazioni ed ogni altro emolumento, funzione, elemosine ed ogni altra cosa ad essi spettanti dei quali possa farsi eguale divisione.

In ogni momento è fatto obbligo conservare l’ordine e la forma della elezione pena l’annullamento della stessa.

Mario Landolfi si riserva di risolvere ogni dubbio e difficoltà vita durante e dopo la sua morte sia il canonico G. Sabato Landolfo e poi i discendenti di Tarquinio, e mancando tale prerogativa sia trasferita agli altri nominati nell’ordine. […].

(ASA, Notai, Marco Antonio Giliberti, 1680)

 

 

 

 

Contrasto tra i Canonici della Collegiata e i Mansionari

 

Nel 1775 il Capitolo della Collegiata accusa i Mansionari di non assistere ai Vespri, alle messe cantate, agli anniversari, all’esposizione del SS. Sacramento, alle processioni e novene; che non tutti intervengono nel coro ad officiare sia nei giorni festivi che feriali col discapito del culto e nocimento della chiesa.

Nel 1776 la Curia arcivescovile scrisse sette capitoli sulle mansioni dei Mansionari.

I capitoli stabilivano:

I. I mansionari devono assistere i diaconi e i suddiaconi che celebrano nella Collegiata le messe cantate, i primi e i secondi Vespri.

II. I mansionari devono intervenire a cantare nel coro in tutte le messe cantate e in tutti gli anniversari con l’obbligo del Capitolo in numero di sei se interviene tutto il capitolo e due se intervengono solo 4 canonici.

III. I mansionari devono intervenire nelle esposizioni del SS. Sacramento che si fanno nella Collegiata.

IV. Devono intervenire a tutte le processioni nelle quali interviene il Capitolo.

V. I mansionari devono soddisfare i doveri per sé e non per gli altri ed in caso di impedimento possono sostituire i sacerdoti del Capitolo non altri.

VI. Durante la salmodia e le funzioni i mansionari non devono abbandonare il coro e l’altare per aiutare a suonare e cantare sull’orchestra.

VII. Poiché tra i mansionari c’è collusione devono essere controllati da un "puntatore".

 

I mansionari non comparvero nella curia anzi esposero a Don Donato Antonio Landolfi loro "compatrone" che col ricorso il primicerio e il Collegio volevano opprimere i diritti del patronato. Intervenne anche il Sacro Regio Consiglio.

 

Accusa: I mansionari negano il servizio stabilito nei 7 capitoli abbandonano la chiesa e intervengono solo in occasione di funerali, anniversari e feste nei quali c’è il pagamento mostrandosi ostili e sfrontati, mostrando superiorità dinanzi a tutti nei riguardi del primicerio e canonici. Non intervengono né 6 né 3 né 2 alla salmodia delle ore canoniche diurne e notturne e se sono in chiesa si trattengono in ciarle e non partecipano al coro. Se in occasione di funerali e feste vengono richiesti di fare qualche servizio a loro dovuto ricusano di farlo come assistere al primicerio o canonico nella benedizione del cadavere e ciò con grande scandalo. Durane le feste quando intervengono ad incensare il primicerio di fanno arditi di incensare in una medesima maniera dicendo che essi in chiesa sono come il primicerio e i canonici. In occasione di feste e funerali a pagamento essi prendono la paga anche se non intervengono. In conclusione essi non servono la chiesa ma intervengono solo quando c’è prontuale e manuale pagamento e solo per soverchiare il primicerio e i canonici con disturbo delle sacre funzioni e grave scandalo.

Ecco cosa devono fare:

       I.            Intervenire in coro per cantare l’officio intero tutti e sei nei giorni festivi, nella quaresima, nell’avvento e in tutti gli uffici. Due di essi nei giorni feriali con 4 canonici ebdomandari.

    II.            Assistere da diaconi e suddiaconi nelle seguenti funzioni di obbligo: in tutte le messe cantate e processioni del SS Sacramento che in detta Collegiata si fanno nelle domeniche di ogni mese. Nei primi e secondi Vespri e messa cantata della Circoncisione del Signore della Epifania, nella benedizione delle candele processione e messa cantata nel giorno della purificazione di Maria Vergine Santissima. Nella messa cantata della domenica settuagesima.

 III.            Assistere da diaconi e suddiaconi nelle processioni di S. Marco, di S. Michele Arcangelo, del Corpus Domini

  IV.            Assistere da diaconi e suddiaconi negli esercizi spirituali che si fanno coll’esposizione del Sacramento, nei venerdì di Marzo che si fanno coll’esposizione del Sacramento, nella novena di S. Michele Arcangelo che si fa coll’esposizione del Sacramento nel mese di maggio.

     V.            Assistere da diaconi e suddiacono negli obblighi delle cappelle di detto capitolo che sono stati contratti dal capitolo prima della fondazione dei mansionari, nei primi suddetti vespri e messa cantata dell’Epifania, nella messa cantata di San Matteo Apostolo, nella messa cantata di S. Tommaso d’Aquino. Nelle quali funzioni il Capitolo ha per stipendio 5 carlini dai quali deve uscire lo stipendio della messa, le cere, i sacrestani, organista e tiratura di mantici.

  VI.            Assistere nel coro mentre dal Capitolo si cantano le altre messe cantate eccetto quelle citate nei capitoli II e V.

 

La causa stabilì che le mansioni dei mansionari citate nel 7 punti non erano in opposizione con il patronato laico.

(ADS, Solofra. Benefici e cappelle, B/233, 1785)

 

L’episodio deve essere inquadrato nella situazione di degrado in cui si trovavano le istituzioni ecclesiastiche. Infatti lungo tutto il XVIII secolo il numero dei sacerdoti era cresciuto enormemente e nelle loro mani si trovava oltre i due terzi dei beni del Meridione. Questa situazione, oggetto delle proposte illuministiche di riforma, terminerà dopo la Rivoluzione napoletana del 1799.

 

 

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